Ordinanza 208/1990 (ECLI:IT:COST:1990:208)
Massima numero 15495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  04/04/1990;  Decisione del  04/04/1990
Deposito del 12/04/1990; Pubblicazione in G. U. 24/04/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 208/90. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - DISCIPLINA CODICISTICA - QUESTIONE SOLLEVATA SU DI ESSA IN PROCEDIMENTO GIA' IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Per i procedimenti gia' in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la possibilita' di far luogo a giudizio abbreviato e' appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Pertanto, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica, quest'ultima non puo' ricevere diretta applicazione in tali procedimenti. (Manifesta inammissibilita' - perche' sollevata in procedimento gia' in corso alla data suddetta - della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione, dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non e' preveduto l'obbligo della motivazione, in caso di dissenso del P.M., con conseguente potere di sindacato della stessa, da parte del giudice). - S. n. 66/1990; O. nn. 173/1990 e 174/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte