Sentenza 126/2021 (ECLI:IT:COST:2021:126)
Massima numero 44002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  12/05/2021;  Decisione del  12/05/2021
Deposito del 21/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  44001  44003  44004


Titolo
Giudizio incidentale - Carattere caducatorio e non additivo dell'intervento richiesto - Valutazione di non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa - Attinenza al merito - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento creativo su aspetti rimessi alla discrezionalità del legislatore, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., in riferimento all'art. 3 Cost. Il giudice a quo non chiede un intervento additivo, bensì una pronuncia d'illegittimità costituzionale parziale. L'eventuale non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa, quindi, costituisce semmai elemento per il rigetto della questione nel merito e non per la sua inammissibilità.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/01/2019  n. 4  art. 7  co. 1

legge  28/03/2019  n. 26  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte