Sentenza 215/1990 (ECLI:IT:COST:1990:215)
Massima numero 15610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 13/04/1990; Pubblicazione in G. U. 18/04/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 215/90. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - DETENZIONE DOMICILIARE - FIGLIO CONVIVENTE INFRATREENNE - ASSENZA O IMPOSSIBILITA' DI ASSISTERLO DELLA MADRE - OMESSA PREVISIONE DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO AL PADRE DETENUTO - VIOLAZIONE DELLA UGUAGLIANZA GIURIDICA E MORALE DEI CONIUGI NONCHE' DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI POSTI A TUTELA DELLA INFANZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 215/90. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - DETENZIONE DOMICILIARE - FIGLIO CONVIVENTE INFRATREENNE - ASSENZA O IMPOSSIBILITA' DI ASSISTERLO DELLA MADRE - OMESSA PREVISIONE DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO AL PADRE DETENUTO - VIOLAZIONE DELLA UGUAGLIANZA GIURIDICA E MORALE DEI CONIUGI NONCHE' DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI POSTI A TUTELA DELLA INFANZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La previsione dell'art. 47 ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosi' come aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663), secondo cui soltanto alla madre detenuta viene riconosciuto, mediante la concessione della detenzione domiciliare, il diritto-dovere di assistere la prole infratreenne, nega implicitamente al genitore l'esercizio dello stesso diritto e l'adempimento dell'identico dovere per il caso in cui la madre manchi o sia assolutamnente impossibilitata ad espletare quel compito. La manifesta incompatibilita' di tale normativa nei confronti dell'art. 3 della Costituzione emerge particolarmente dal collegamento con i principi consacrati negli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione stessa. Il riconoscimento della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, su cui e' ordinato il matrimonio, e il riconoscimento stesso dei diritti della famiglia (art. 29), il dovere e il diritto dei genitori di mantenere ed educare i figli con pari responsabilita', e sopratutto, le provvidenze che la legge deve disporre affinche' siano assolti i compiti dei genitori nei casi di loro incapacita' (art. 30), la protezione che la Carta fondamentale accorda all'infanzia, sollecitando la Repubblica a favorire gli istituti necessari a tale scopo (art. 31), rappresentano infatti un complesso di eminenti valori che rendono intollerabile la suddetta discriminazione. L'art. 47 ter della legge n. 354 del 1975 va percio' dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole in eta' inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. - S. n. 1/1987.
La previsione dell'art. 47 ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosi' come aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663), secondo cui soltanto alla madre detenuta viene riconosciuto, mediante la concessione della detenzione domiciliare, il diritto-dovere di assistere la prole infratreenne, nega implicitamente al genitore l'esercizio dello stesso diritto e l'adempimento dell'identico dovere per il caso in cui la madre manchi o sia assolutamnente impossibilitata ad espletare quel compito. La manifesta incompatibilita' di tale normativa nei confronti dell'art. 3 della Costituzione emerge particolarmente dal collegamento con i principi consacrati negli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione stessa. Il riconoscimento della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, su cui e' ordinato il matrimonio, e il riconoscimento stesso dei diritti della famiglia (art. 29), il dovere e il diritto dei genitori di mantenere ed educare i figli con pari responsabilita', e sopratutto, le provvidenze che la legge deve disporre affinche' siano assolti i compiti dei genitori nei casi di loro incapacita' (art. 30), la protezione che la Carta fondamentale accorda all'infanzia, sollecitando la Repubblica a favorire gli istituti necessari a tale scopo (art. 31), rappresentano infatti un complesso di eminenti valori che rendono intollerabile la suddetta discriminazione. L'art. 47 ter della legge n. 354 del 1975 va percio' dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole in eta' inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. - S. n. 1/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte