Sentenza 216/1990 (ECLI:IT:COST:1990:216)
Massima numero 15452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 19/04/1990; Pubblicazione in G. U. 24/04/1990
Titolo
SENT. 216/90 B. DOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - AMPLIAMENTO - ESPROPRIAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELLA TENUTA DI CAPOCOTTA - INDENNITA' - DETERMINAZIONE IN BASE AI CRITERI STABILITI DALLA LEGGE N. 2892 DEL 1885 - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI BENI IN RELAZIONE A PARTICOLARI E NON GENERALI FINALITA' ESPROPRIATIVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 216/90 B. DOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - AMPLIAMENTO - ESPROPRIAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELLA TENUTA DI CAPOCOTTA - INDENNITA' - DETERMINAZIONE IN BASE AI CRITERI STABILITI DALLA LEGGE N. 2892 DEL 1885 - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI BENI IN RELAZIONE A PARTICOLARI E NON GENERALI FINALITA' ESPROPRIATIVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Con il conferimento, alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, della tenuta di Capocotta "ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano", la legge n. 372 del 1985 ha perseguito l'obiettivo di ripristinare l'originaria unita' e la funzione di beni gia' legati da peculiari vincoli storici e ambientali e, per identita' di caratteristiche strutturali, costituenti un "insieme" organico; elementi questi tali da giustificare il trattamento degli stessi beni unitario e altresi' differenziato rispetto agli immobili esterni al complesso delimitato dalla legge. Ne' puo' essere fondato il motivo di doglianza, della mancanza del requisito della generalita' nella normativa denunciata, la quale non per questo instaura diseguaglianza di trattamento, in quanto, dirigendosi a tutti coloro che hanno la qualita' di proprietari dei terreni da conferire alla dotazione presidenziale, li accomuna nell'identico stato di soggezione alla potesta' ablativa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quinto, della legge 23 luglio 1985, n. 372). (punto 4.3 diritto).
Con il conferimento, alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, della tenuta di Capocotta "ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano", la legge n. 372 del 1985 ha perseguito l'obiettivo di ripristinare l'originaria unita' e la funzione di beni gia' legati da peculiari vincoli storici e ambientali e, per identita' di caratteristiche strutturali, costituenti un "insieme" organico; elementi questi tali da giustificare il trattamento degli stessi beni unitario e altresi' differenziato rispetto agli immobili esterni al complesso delimitato dalla legge. Ne' puo' essere fondato il motivo di doglianza, della mancanza del requisito della generalita' nella normativa denunciata, la quale non per questo instaura diseguaglianza di trattamento, in quanto, dirigendosi a tutti coloro che hanno la qualita' di proprietari dei terreni da conferire alla dotazione presidenziale, li accomuna nell'identico stato di soggezione alla potesta' ablativa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quinto, della legge 23 luglio 1985, n. 372). (punto 4.3 diritto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte