Sentenza 216/1990 (ECLI:IT:COST:1990:216)
Massima numero 15453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
04/04/1990; Decisione del
04/04/1990
Deposito del 19/04/1990; Pubblicazione in G. U. 24/04/1990
Titolo
SENT. 216/90 C. DOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - INTEGRAZIONE - BENI IMMOBILI DELLA TENUTA DI CAPOCOTTA - ESPROPRIAZIONE - INDENNITA' DETERMINATA IN BASE AL CRITERIO STABILITO DALLA LEGGE N. 2892 DEL 1885 - ASSERITA IRRAZIONALITA' RISPETTO AI CRITERI VIGENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 216/90 C. DOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - INTEGRAZIONE - BENI IMMOBILI DELLA TENUTA DI CAPOCOTTA - ESPROPRIAZIONE - INDENNITA' DETERMINATA IN BASE AL CRITERIO STABILITO DALLA LEGGE N. 2892 DEL 1885 - ASSERITA IRRAZIONALITA' RISPETTO AI CRITERI VIGENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Purche' assicuri il rispetto dell'art. 42 della Costituzione, il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita' puo' legittimamente stabilire criteri diversi di determinazione delle indennita' di espropriazione, in relazione agli scopi perseguiti da singole leggi e agli interessi pubblici e privati da contemperare. Non e', pertanto, irrazionale ne' discriminatorio il criterio posto dall'art. 13 della legge n. 2892 del 1885 e adottato, tra le altre, anche dalla legge n. 372 del 1985 per la determinazione dell'indennita' di esproprio dei terreni compresi nell'area da conferire alla dotazione del Presidente della Repubblica; criterio gia' ritenuto legittimo in quanto garantisce all'espropriato un indennizzo "congruo", perche' rapportato al valore venale del bene con un meccanismo di correzione che assicura, anche nelle ipotesi meno vantaggiose, una indennita' di ammontare intermedio tra la meta' del valore reale del bene ed il suo valore effettivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quinto, della legge 23 luglio 1985, n. 372). (punti 2, 3, 4.2, 4.4). - cfr. Sent. nn. 5 del 1960, 15 del 1976 e 607 del 1987. - v. Sent. nn. 5 del 1980, 223 del 1983, 231 del 1984, 355 del 1985, 138 del 1977, 160 del 1981, 530, 1022, 1165 del 1988.
Purche' assicuri il rispetto dell'art. 42 della Costituzione, il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita' puo' legittimamente stabilire criteri diversi di determinazione delle indennita' di espropriazione, in relazione agli scopi perseguiti da singole leggi e agli interessi pubblici e privati da contemperare. Non e', pertanto, irrazionale ne' discriminatorio il criterio posto dall'art. 13 della legge n. 2892 del 1885 e adottato, tra le altre, anche dalla legge n. 372 del 1985 per la determinazione dell'indennita' di esproprio dei terreni compresi nell'area da conferire alla dotazione del Presidente della Repubblica; criterio gia' ritenuto legittimo in quanto garantisce all'espropriato un indennizzo "congruo", perche' rapportato al valore venale del bene con un meccanismo di correzione che assicura, anche nelle ipotesi meno vantaggiose, una indennita' di ammontare intermedio tra la meta' del valore reale del bene ed il suo valore effettivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quinto, della legge 23 luglio 1985, n. 372). (punti 2, 3, 4.2, 4.4). - cfr. Sent. nn. 5 del 1960, 15 del 1976 e 607 del 1987. - v. Sent. nn. 5 del 1980, 223 del 1983, 231 del 1984, 355 del 1985, 138 del 1977, 160 del 1981, 530, 1022, 1165 del 1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte