Sentenza 126/2021 (ECLI:IT:COST:2021:126)
Massima numero 44003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
12/05/2021; Decisione del
12/05/2021
Deposito del 21/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Titolo
Giudice rimettente - Giudice che ha disposto la misura cautelare - Legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., in riferimento all'adozione del provvedimento di sospensione del beneficio (nel caso di specie: reddito di cittadinanza) - Ammissibilità delle questioni.
Giudice rimettente - Giudice che ha disposto la misura cautelare - Legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., in riferimento all'adozione del provvedimento di sospensione del beneficio (nel caso di specie: reddito di cittadinanza) - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Il GIP del Tribunale di Palermo, in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., è legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., in quanto, avendo disposto la misura cautelare, è tenuto ad adottare il provvedimento di sospensione del beneficio (nel caso di specie: reddito di cittadinanza), accertando in capo al destinatario della misura cautelare il godimento del beneficio economico nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/01/2019
n. 4
art. 7
co. 1
legge
28/03/2019
n. 26
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte