Sentenza 224/1990 (ECLI:IT:COST:1990:224)
Massima numero 15977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
03/05/1990; Decisione del
03/05/1990
Deposito del 04/05/1990; Pubblicazione in G. U. 09/05/1990
Titolo
SENT. 224/90 C. DOGANA - RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - PREVISTA RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI - POSSIBILITA' DI SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO COMPARTIMENTALE DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 224/90 C. DOGANA - RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - PREVISTA RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI - POSSIBILITA' DI SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO COMPARTIMENTALE DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Il mancato richiamo, nelle singole leggi di settore, del principio della proporzionalita' etnica, non impedisce che esso trovi applicazione con le modalita' e l'estensione stabilite dalle norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige. Deve percio' escludersi, in assenza di contraria norma espressa, che la riduzione del numero dei compartimenti doganali a non piu' di quindici - prevista dalla legge delega 10 ottobre 1989, n. 349 - possa comportare la soppressione dell'ufficio compartimentale di Bolzano, essendo quest'ultimo tuttora contemplato dalla tabella n. 5 delle suddette norme di attuazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma primo, lett. b, n. 1, della legge cit., in riferimento agli artt. 89 e 100 dello Statuto ed alla tabella n. 5, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752). - S. nn. 571/1988, 768/1988, 1145/1988; 85/1990; nonche' S. n. 545/1989.
Il mancato richiamo, nelle singole leggi di settore, del principio della proporzionalita' etnica, non impedisce che esso trovi applicazione con le modalita' e l'estensione stabilite dalle norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige. Deve percio' escludersi, in assenza di contraria norma espressa, che la riduzione del numero dei compartimenti doganali a non piu' di quindici - prevista dalla legge delega 10 ottobre 1989, n. 349 - possa comportare la soppressione dell'ufficio compartimentale di Bolzano, essendo quest'ultimo tuttora contemplato dalla tabella n. 5 delle suddette norme di attuazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma primo, lett. b, n. 1, della legge cit., in riferimento agli artt. 89 e 100 dello Statuto ed alla tabella n. 5, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752). - S. nn. 571/1988, 768/1988, 1145/1988; 85/1990; nonche' S. n. 545/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 0 tab.5 all.