Sentenza 224/1990 (ECLI:IT:COST:1990:224)
Massima numero 15978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
03/05/1990; Decisione del
03/05/1990
Deposito del 04/05/1990; Pubblicazione in G. U. 09/05/1990
Titolo
SENT. 224/90 D. DOGANA - ORDINAMENTO DEL PERSONALE - TRASFERIMENTI NECESSARI PER LA COPERTURA DELLE NUOVE PIANTE ORGANICHE - VINCOLI DI PERMANENZA MINIMA IN DETERMINATE ZONE - POSSIBILI DEROGHE - APPLICABILITA' ALLA PROVINCIA DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 224/90 D. DOGANA - ORDINAMENTO DEL PERSONALE - TRASFERIMENTI NECESSARI PER LA COPERTURA DELLE NUOVE PIANTE ORGANICHE - VINCOLI DI PERMANENZA MINIMA IN DETERMINATE ZONE - POSSIBILI DEROGHE - APPLICABILITA' ALLA PROVINCIA DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La norma che consente al Governo di derogare ai vincoli di permanenza minima degli impiegati delle dogane in determinate zone del territorio nazionale, si riferisce ai casi in cui v'e' obbligo di prestare servizio per almeno tre anni nella sede di prima immissione, e non alle particolari garanzie inerenti alla stabilita' di sede dei dipendenti statali nella Provincia di Bolzano. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma primo, lett. b, n. 6, della legge delega 10 ottobre 1989, n. 349, in riferimento all'art. 89, comma quinto, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, ed agli artt. 11, 14 e 15, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, nonche' alla tabella n. 5 allegata a detto decreto).
La norma che consente al Governo di derogare ai vincoli di permanenza minima degli impiegati delle dogane in determinate zone del territorio nazionale, si riferisce ai casi in cui v'e' obbligo di prestare servizio per almeno tre anni nella sede di prima immissione, e non alle particolari garanzie inerenti alla stabilita' di sede dei dipendenti statali nella Provincia di Bolzano. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma primo, lett. b, n. 6, della legge delega 10 ottobre 1989, n. 349, in riferimento all'art. 89, comma quinto, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, ed agli artt. 11, 14 e 15, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, nonche' alla tabella n. 5 allegata a detto decreto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
co. 5
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 11
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 14
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 15
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 0 tab.5 all.