Sentenza 224/1990 (ECLI:IT:COST:1990:224)
Massima numero 15982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
03/05/1990; Decisione del
03/05/1990
Deposito del 04/05/1990; Pubblicazione in G. U. 09/05/1990
Titolo
SENT. 224/90 H. DOGANA - RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E ORDINAMENTO DEL PERSONALE - LEGGE DI DELEGAZIONE AL GOVERNO - DELIBERAZIONE DEL RELATIVO DISEGNO DI LEGGE - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 224/90 H. DOGANA - RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E ORDINAMENTO DEL PERSONALE - LEGGE DI DELEGAZIONE AL GOVERNO - DELIBERAZIONE DEL RELATIVO DISEGNO DI LEGGE - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La partecipazione del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano alle sedute del Consiglio dei Ministri in occasione della deliberazione di disegni di legge, e' necessaria soltanto nelle ipotesi in cui l'interesse regionale sul quale viene a incidere la disciplina statale in discussione sia qualificato come un interesse differenziato e dotato di una particolare rilevanza o intensita', e non e' questo il caso della legge delega per la riorganizzazione generale degli uffici doganali su tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 52, ultimo comma, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, della questione di costituzionalita' degli artt. 1, comma primo; 3, comma primo, lett. b, nn. 1 e 6, lett. f e lett. h; e 7, della legge 10 ottobre 1989, n. 349). - S. nn. 544/1989 e 545/1989, nonche' 34/1976 e 166/1976, 627/1988.
La partecipazione del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano alle sedute del Consiglio dei Ministri in occasione della deliberazione di disegni di legge, e' necessaria soltanto nelle ipotesi in cui l'interesse regionale sul quale viene a incidere la disciplina statale in discussione sia qualificato come un interesse differenziato e dotato di una particolare rilevanza o intensita', e non e' questo il caso della legge delega per la riorganizzazione generale degli uffici doganali su tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 52, ultimo comma, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, della questione di costituzionalita' degli artt. 1, comma primo; 3, comma primo, lett. b, nn. 1 e 6, lett. f e lett. h; e 7, della legge 10 ottobre 1989, n. 349). - S. nn. 544/1989 e 545/1989, nonche' 34/1976 e 166/1976, 627/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 52
Altri parametri e norme interposte