Sentenza 126/2021 (ECLI:IT:COST:2021:126)
Massima numero 44004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  12/05/2021;  Decisione del  12/05/2021
Deposito del 21/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  44001  44002  44003


Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - Reddito di cittadinanza - Sospensione del beneficio nei confronti, tra gli altri, del beneficiario o richiedente a cui è applicata una misura cautelare personale - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto al lavoro e dei principi, anche convenzionali, di eguaglianza, di tutela della famiglia, di personalità della responsabilità penale e di non colpevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 Cost. e al principio di ragionevolezza, nonché all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU, e all'art. 48 CDFUE - dell'art. 7-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in legge n. 26 del 2019, che impone di sospendere l'erogazione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente a cui è applicata una misura cautelare personale. La norma è espressione della discrezionalità attribuita al legislatore, che non si presenta affetta da irrazionalità manifesta e irrefutabile, in quanto il provvedimento di sospensione, in caso di misure cautelari sopravvenute, è la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione di un beneficio che non ha natura meramente assistenziale, bensì è finalizzato al reinserimento nel mondo lavorativo, attraverso un percorso che il soggetto percettore deve essere in grado di seguire, non essendo destinatario di misure le quali possano risultare a tal fine impeditive. Né vengono in gioco profili attinenti alla responsabilità penale, poiché la ratio della sospensione in esame è conseguenza del venir meno di un peculiare requisito morale, che trova la sua giustificazione non nella presunzione di colpevolezza, bensì nella valutazione d'incompatibilità tra la richiesta del beneficio economico e la soggezione a detta misura cautelare. Non è, infine, irragionevole che il reddito di cittadinanza, sospeso in caso di misura cautelare personale, possa tornare a essere erogato in seguito alla condanna definitiva, salvo che per determinati reati. Tale conseguenza, sebbene opinabile, appare coerente con il contesto normativo disegnato dal legislatore, poiché con la cessazione della misura cautelare cessa anche quel pericolo concreto e attuale che legittima la sospensione. (Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2020, n. 122 del 2020, n. 248 del 2019, n. 113 del 2019, n. 222 del 2018, n. 161 del 2018, n. 194 del 2017, n. 86 del 2017, n. 276 del 2016, n. 223 del 2015, n. 214 del 2014, n. 81 del 2014, n. 134 del 2012, n. 120 del 2012, n. 36 del 2012, n. 2 del 1999, n. 226 del 1997, n. 297 del 1993 e n. 46 del 1993).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/01/2019  n. 4  art. 7  co. 1

legge  28/03/2019  n. 26  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  paragrafo 2

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 48