Sentenza 225/1990 (ECLI:IT:COST:1990:225)
Massima numero 15983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  03/05/1990;  Decisione del  03/05/1990
Deposito del 08/05/1990; Pubblicazione in G. U. 16/05/1991
Massime associate alla pronuncia:  15984


Titolo
SENT. 225/90 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA - ISTITUZIONE DI CATTEDRE DISTINTE IN MASCHILI E FEMMINILI E SEPARATA COPERTURA CON INSEGNANTI DI SESSO MASCHILE E INSEGNANTI DI SESSO FEMMINILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E' illegittimo costituzionalmente - perche' implica una discriminazione ormai palesemente irrazionale tra i docenti in base al sesso, in violazione dell'art. 3 Cost. (assorbito il riferimento all'art. 97) - l'art. 13, comma secondo, legge 7 febbraio 1958, n. 88, nella parte in cui prevede l'istituzione delle cattedre di educazione fisica distintamente in maschili e femminili e la conseguente loro copertura separatamente con docenti di sesso maschile e docenti di sesso femminile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte