Sentenza 225/1990 (ECLI:IT:COST:1990:225)
Massima numero 15984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
03/05/1990; Decisione del
03/05/1990
Deposito del 08/05/1990; Pubblicazione in G. U. 16/05/1991
Massime associate alla pronuncia:
15983
Titolo
SENT. 225/90 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA - DISTINZIONE DEGLI ALUNNI IN BASE AL SESSO E COLLOCAZIONE IN SQUADRE MASCHILI E FEMMINILI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
SENT. 225/90 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA - DISTINZIONE DEGLI ALUNNI IN BASE AL SESSO E COLLOCAZIONE IN SQUADRE MASCHILI E FEMMINILI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
Testo
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, legge 7 febbraio 1958, n. 88 - "i quali prevedono rispettivamente la distinzione in maschi e femmine ed in squadre maschili e femminili degli alunni" cui si impartisce l'insegnamento dell'educazione fisica - e' inammissibile per difetto di rilevanza, non trovando le suddette disposizioni applicazione nel giudizio 'a quo'. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 4, 37 e 97 Cost.).
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, legge 7 febbraio 1958, n. 88 - "i quali prevedono rispettivamente la distinzione in maschi e femmine ed in squadre maschili e femminili degli alunni" cui si impartisce l'insegnamento dell'educazione fisica - e' inammissibile per difetto di rilevanza, non trovando le suddette disposizioni applicazione nel giudizio 'a quo'. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 4, 37 e 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 37
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte