Sentenza 226/1990 (ECLI:IT:COST:1990:226)
Massima numero 15985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  03/05/1990;  Decisione del  03/05/1990
Deposito del 08/05/1990; Pubblicazione in G. U. 16/05/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 226/90. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATORI ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA ED ALLE GESTIONI SPECIALI ESCLUSIVE, SOSTITUTIVE ED ESONERATIVE - PROLUNGAMENTO DELL'ETA' LAVORATIVA FINO AL SESSANTACINQUESIMO ANNO - APPLICABILITA' AGLI AUTOFERROTRANVIERI - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'istituto del pensionamento posticipato mira a porre rimedio al deficit dell'INPS e delle gestioni speciali (sostitutive, esonerative ed esclusive dell'a.g.o.) consentendo - con il prolungamento dell'eta' lavorativa fino al sessantacinquesimo anno - l'aumento della durata della contribuzione obbligatoria e la diminuzione dell'erogazione della pensione ordinaria; esso incide dunque in via principale sul rapporto assicurativo previdenziale con una portata amplissima, dalla quale ingiustificatamente sono esclusi gli autoferrotranvieri. Va pertanto dichiarato illegittimo costituzionalmente, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 6, comma primo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 - convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 - nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri. - S. n. 156/1988; sulla specialita' del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, S. nn. 300/1985, 257/1984, 168/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte