Sentenza 227/1990 (ECLI:IT:COST:1990:227)
Massima numero 15995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
03/05/1990; Decisione del
03/05/1990
Deposito del 08/05/1990; Pubblicazione in G. U. 16/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
15994
Titolo
SENT. 227/90 B. REGIONE SARDEGNA - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO AGLI OPERAI AGRICOLI E FORESTALI DAGLI ENTI GESTORI DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - ANTICIPAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - POSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 227/90 B. REGIONE SARDEGNA - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO AGLI OPERAI AGRICOLI E FORESTALI DAGLI ENTI GESTORI DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - ANTICIPAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - POSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La normativa della Regione Sardegna che autorizza l'amministrazione regionale ad anticipare agli operai agricoli e forestali le prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legislazione statale, non deroga affatto a quest'ultima, ma si limita ad integrarla mediante la disciplina di un beneficio particolare, senza incidere nei presupposti e nei contenuti del rapporto previdenziale. Conseguentemente non sono violati i limiti della competenza "integrativa-attuativa" regionale in materia di "previdenza ed assistenza sociale". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della Regione Sardegna riapprovata il 6 dicembre 1989, impugnata in riferimento agli artt. 3 e 5 dello Statuto speciale).
La normativa della Regione Sardegna che autorizza l'amministrazione regionale ad anticipare agli operai agricoli e forestali le prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legislazione statale, non deroga affatto a quest'ultima, ma si limita ad integrarla mediante la disciplina di un beneficio particolare, senza incidere nei presupposti e nei contenuti del rapporto previdenziale. Conseguentemente non sono violati i limiti della competenza "integrativa-attuativa" regionale in materia di "previdenza ed assistenza sociale". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della Regione Sardegna riapprovata il 6 dicembre 1989, impugnata in riferimento agli artt. 3 e 5 dello Statuto speciale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 5
Altri parametri e norme interposte