Ordinanza 229/1990 (ECLI:IT:COST:1990:229)
Massima numero 15472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
03/05/1990; Decisione del
03/05/1990
Deposito del 08/05/1990; Pubblicazione in G. U. 16/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 229/90. PROFESSIONI - INGEGNERI E ARCHITETTI - CONSEGNA DELLA SPECIFICA - SOMME DOVUTE E NON PAGATE ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA CONSEGNA STESSA - DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI IN BASE AL TASSO UFFICIALE DI SCONTO STABILITO DALLA BANCA D'ITALIA - LAMENTATO TRATTAMENTO DI MAGGIOR FAVORE RISPETTO AGLI ALTRI PROFESSIONISTI E AI CREDITORI IN GENERE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 229/90. PROFESSIONI - INGEGNERI E ARCHITETTI - CONSEGNA DELLA SPECIFICA - SOMME DOVUTE E NON PAGATE ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA CONSEGNA STESSA - DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI IN BASE AL TASSO UFFICIALE DI SCONTO STABILITO DALLA BANCA D'ITALIA - LAMENTATO TRATTAMENTO DI MAGGIOR FAVORE RISPETTO AGLI ALTRI PROFESSIONISTI E AI CREDITORI IN GENERE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Questione gia' dichiarata non fondata sotto entrambi i profili prospettati, risolvendosi nel secondo (confronto con i creditori in genere) il rilievo basato sulla considerazione che i creditori di somme di denaro, nella loro generalita', a norma dell'art. 1224 cod. civ., ove non vogliano appagarsi degli interessi moratori nella misura legale di cui all'art. 1284 cod. civ., devono fornire, ai fini del risarcimento, la prova del maggior danno. - S. n. 43/1989.
Questione gia' dichiarata non fondata sotto entrambi i profili prospettati, risolvendosi nel secondo (confronto con i creditori in genere) il rilievo basato sulla considerazione che i creditori di somme di denaro, nella loro generalita', a norma dell'art. 1224 cod. civ., ove non vogliano appagarsi degli interessi moratori nella misura legale di cui all'art. 1284 cod. civ., devono fornire, ai fini del risarcimento, la prova del maggior danno. - S. n. 43/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte