Ordinanza 230/1990 (ECLI:IT:COST:1990:230)
Massima numero 15473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
03/05/1990; Decisione del
03/05/1990
Deposito del 08/05/1990; Pubblicazione in G. U. 16/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 230/90. PENA - PENE DETENTIVE - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICABILITA' AI REATI MILITARI COMPRESI NEI LIMITI DI COMPETENZA DEL PRETORE, COMMESSI DA MILITARI MAGGIORENNI - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 230/90. PENA - PENE DETENTIVE - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICABILITA' AI REATI MILITARI COMPRESI NEI LIMITI DI COMPETENZA DEL PRETORE, COMMESSI DA MILITARI MAGGIORENNI - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Va ribadito che la estensione ai reati militari del sistema di sostituzione delle pene detentive brevi di cui agli artt. 53 e segg. l. 24 novembre 1981, n. 689 non e' realizzabile con una pronuncia della Corte costituzionale, ma solo attraverso l'apprestamento di una apposita disciplina implicante una pluralita' di scelte discrezionali rimesse alla valutazione del legislatore. Non puo' essere quindi condivisa l'affermazione secondo cui la semplice eliminazione dall'ordinamento dell'art. 54 della legge n. 681/1981 rappresenterebbe una via praticabile e costituzionalmente obbligata per la risoluzione della questione. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). - S. n. 279/1987.
Va ribadito che la estensione ai reati militari del sistema di sostituzione delle pene detentive brevi di cui agli artt. 53 e segg. l. 24 novembre 1981, n. 689 non e' realizzabile con una pronuncia della Corte costituzionale, ma solo attraverso l'apprestamento di una apposita disciplina implicante una pluralita' di scelte discrezionali rimesse alla valutazione del legislatore. Non puo' essere quindi condivisa l'affermazione secondo cui la semplice eliminazione dall'ordinamento dell'art. 54 della legge n. 681/1981 rappresenterebbe una via praticabile e costituzionalmente obbligata per la risoluzione della questione. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). - S. n. 279/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte