Ordinanza 232/1990 (ECLI:IT:COST:1990:232)
Massima numero 15502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
03/05/1990; Decisione del
03/05/1990
Deposito del 08/05/1990; Pubblicazione in G. U. 16/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 232/90. PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - INFERMITA' MENTALE PREESISTENTE AL MOMENTO DEL FATTO REATO - ACCERTAMENTI SULLA SUSSISTENZA DEL FATTO E LA COMMISSIONE DI ESSO DA PARTE DELL'IMPUTATO - PRECLUSIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA', NELLA TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA, RISPETTO ALL'IPOTESI DI INFERMITA' MENTALE SOPRAVVENUTA - QUESTIONE SOLLEVATA DA G.I.P. IN PROCESSO GIA' IN CORSO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 232/90. PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - INFERMITA' MENTALE PREESISTENTE AL MOMENTO DEL FATTO REATO - ACCERTAMENTI SULLA SUSSISTENZA DEL FATTO E LA COMMISSIONE DI ESSO DA PARTE DELL'IMPUTATO - PRECLUSIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA', NELLA TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA, RISPETTO ALL'IPOTESI DI INFERMITA' MENTALE SOPRAVVENUTA - QUESTIONE SOLLEVATA DA G.I.P. IN PROCESSO GIA' IN CORSO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Qualora alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale sia stato gia' compiuto dal pubblico ministero (come nel caso di specie) un atto di istruzione, quale la perizia psichiatrica, ed inoltre il fatto sia stato contestato all'imputato con formale interrogatorio e i verbali relativi siano stati depositati, il procedimento, a norma degli artt. 241 e 242 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, prosegue secondo le norme anteriormente vigenti. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale del 1988, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., perche' sollevata dal giudice delle indagini preliminari, non legittimato a promuoverle).
Qualora alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale sia stato gia' compiuto dal pubblico ministero (come nel caso di specie) un atto di istruzione, quale la perizia psichiatrica, ed inoltre il fatto sia stato contestato all'imputato con formale interrogatorio e i verbali relativi siano stati depositati, il procedimento, a norma degli artt. 241 e 242 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, prosegue secondo le norme anteriormente vigenti. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale del 1988, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., perche' sollevata dal giudice delle indagini preliminari, non legittimato a promuoverle).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte