Sentenza 127/2021 (ECLI:IT:COST:2021:127)
Massima numero 43893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  12/05/2021;  Decisione del  12/05/2021
Deposito del 21/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43894  43895


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Revoca dell'ordinanza di sospensione del giudizio a quo - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente - Valutazione della rilevanza con riferimento al momento della prospettazione delle questioni.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento con il quale il Presidente della sezione procedente del Tribunale di Lecce ha disposto la prosecuzione del giudizio a quo nonostante la pendenza dell'incidente di costituzionalità non elide la perdurante rilevanza delle questioni prospettate, che deve essere valutata al momento dell'ordinanza di rimessione.

Dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale si desume un principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, che come tale non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione; la rilevanza delle questioni deve pertanto essere vagliata ex ante, con riferimento al momento della loro prospettazione, e permane anche nell'ipotesi patologica in cui il giudice procedente - revocando l'ordinanza di sospensione del processo a quo durante lo svolgimento dell'incidente di costituzionalità - abbia successivamente ritenuto di poter decidere a prescindere dalla decisione della Corte costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 84 del 2021 e n. 270 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 438  co. 6

codice di procedura penale    n.   art. 458  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 18