Sentenza 238/1990 (ECLI:IT:COST:1990:238)
Massima numero 15998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  03/05/1990;  Decisione del  03/05/1990
Deposito del 08/05/1990; Pubblicazione in G. U. 16/05/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 238/90. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA' 'EX' ART. 3, L. N. 27 DEL 1981 - CORRESPONSIONE DURANTE L'ASSENZA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA PER MATERNITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La "speciale" indennita' di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, correlandosi al peculiare 'status' dei magistrati, costituisce una componente del loro normale trattamento economico, e poiche' quest'ultimo e' soggetto ad una regolamentazione autonoma, non e' consentito apprezzare in riferimento al principio di eguaglianza la diversa disciplina degli emolumenti spettanti, nei periodi di assenza per maternita', ai magistrati in raffronto ai dipendenti statali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' - sollevata in riferimento all'art. 3 nonche', in modo sommario e generico, all'art. 37 Cost. - e relativa all'art. 3, L. n. 27 cit., nella parte in cui sospende la suddetta indennita' durante l'assenza obbligatoria per maternita'). - sulla funzione del trattamento economico dei magistrati, S. n. 1/1978.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  10/01/1957  n. 3  art. 41