Ordinanza 239/1990 (ECLI:IT:COST:1990:239)
Massima numero 15506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  03/05/1990;  Decisione del  03/05/1990
Deposito del 08/05/1990; Pubblicazione in G. U. 16/05/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 239/90. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DOCENTI UNIVERSITARI IN MEDICINA - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALE AI MALATI - CORRESPONSIONE DI INDENNITA' - MISURA - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI PROFESSORI UNIVERSITARI - QUESTIONE SOSTANZIALMENTE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
L'attribuzione ai docenti universitari in medicina, che svolgono anche attivita' assistenziale ai malati, della speciale indennita' di cui all'art. 4, legge n. 213 del 1971 (c.d. indennita' De Maria) e' finalizzata - nella scelta discrezionale del legislatore, cui spetta lo stabilire e il variare nel tempo del sistema di attribuzione del compenso per detto maggior impegno - a perequare il trattamento con quello dei medici ospedalieri di pari funzioni e anzianita'. Il venir meno della funzione livellatrice dell'indennita' in questione, in conseguenza dell'aumento delle retribuzioni dei medici ospedalieri, non puo' tuttavia essere addotto per denunziare una disparita' di trattamento rispetto ai professori universitari di altre facolta', in quanto la posizione di questi ultimi non e' assumibile al riguardo - come la Corte ha gia' ripetutamente affermato - a "tertium comparationis", ma costituisce circostanza di mero fatto, del tutto contingente e riferibile alla dinamica retributiva della categoria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, legge 25 marzo 1971, n. 213, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.). - S. n. 126/1981; O. n. 673/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte