Sentenza 240/1990 (ECLI:IT:COST:1990:240)
Massima numero 16000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
03/05/1990; Decisione del
03/05/1990
Deposito del 15/05/1990; Pubblicazione in G. U. 23/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
16002
Titolo
SENT. 240/90 A. REGIONE PUGLIA - PERSONALE DIPENDENTE - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO - RIEQUILIBRIO DI ANZIANITA' - DETERMINAZIONE DEL VALORE MENSILE DELLE CLASSI E DEGLI SCATTI - COEFFICIENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 240/90 A. REGIONE PUGLIA - PERSONALE DIPENDENTE - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO - RIEQUILIBRIO DI ANZIANITA' - DETERMINAZIONE DEL VALORE MENSILE DELLE CLASSI E DEGLI SCATTI - COEFFICIENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge della Regione Puglia riappr. l'8 novembre 1989, disponendo che - ai fini del riequilibrio tra anzianita' economica ed anzianita' giuridica dei dipendenti regionali - il valore in mesi delle classi e degli scatti sia determinato applicando il coefficiente 12 anziche' 24, non interpreta ragionevolmente, ma bensi' altera senza giustificazione alcuna le previsioni dell'art. 37 della legge regionale n. 26 del 1984 - con cui era stato recepito l'accordo collettivo 29 aprile 1984 - ponendosi cosi' in contrasto con le norme della legge quadro n. 93 del 1983, che prescrivono l'omogeneizzazione e la esaustivita' dei trattamenti economici del personale regionale in relazione agli accordi sindacali collettivi. E' percio' incostituzionale - per violazione dell'art. 117 Cost. - il comma primo dell'articolo unico della su citata legge regionale del 1989.
La legge della Regione Puglia riappr. l'8 novembre 1989, disponendo che - ai fini del riequilibrio tra anzianita' economica ed anzianita' giuridica dei dipendenti regionali - il valore in mesi delle classi e degli scatti sia determinato applicando il coefficiente 12 anziche' 24, non interpreta ragionevolmente, ma bensi' altera senza giustificazione alcuna le previsioni dell'art. 37 della legge regionale n. 26 del 1984 - con cui era stato recepito l'accordo collettivo 29 aprile 1984 - ponendosi cosi' in contrasto con le norme della legge quadro n. 93 del 1983, che prescrivono l'omogeneizzazione e la esaustivita' dei trattamenti economici del personale regionale in relazione agli accordi sindacali collettivi. E' percio' incostituzionale - per violazione dell'art. 117 Cost. - il comma primo dell'articolo unico della su citata legge regionale del 1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 29/03/1983
n. 93
art. 4
legge 29/03/1983
n. 93
art. 11