Sentenza 240/1990 (ECLI:IT:COST:1990:240)
Massima numero 16002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  03/05/1990;  Decisione del  03/05/1990
Deposito del 15/05/1990; Pubblicazione in G. U. 23/05/1990
Massime associate alla pronuncia:  16000


Titolo
SENT. 240/90 B. REGIONE PUGLIA - PERSONALE DIPENDENTE - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO - RIEQUILIBRIO DI ANZIANITA' - ANZIANITA' MATURATA IN LIVELLI INFERIORI A QUELLO DI APPARTENENZA - CRITERIO DI VALUTAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Il comma secondo dell'unico articolo della legge regionale della Puglia riapprovata l'8 novembre 1989 non esclude - ai fini del riequilibrio tra anzianita' economica ed anzianita' giuridica dei dipendenti regionali - la rivalutazione unitaria e complessiva dell'anzianita' pregressa ma si limita ad estendere il criterio di computo dei mesi di servizio, adottato per la valutazione dell'anzianita' nel livello di appartenenza, alla valutazione dell'anzianita' maturata in livelli inferiori. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale del su menzionato comma secondo, in riferimento all'art. 117 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  29/03/1983  n. 93  art. 4  

legge  29/03/1983  n. 93  art. 11