Sentenza 243/1990 (ECLI:IT:COST:1990:243)
Massima numero 16353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
03/05/1990; Decisione del
03/05/1990
Deposito del 15/05/1990; Pubblicazione in G. U. 23/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
16352
Titolo
SENT. 243/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LIBERI PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PENSIONI MINIME DI INVALIDITA' E DI INABILITA' - LIQUIDAZIONE - LIMITE MASSIMO - IMPORTO NON SUPERIORE ALLA MEDIA DECENNALE DEI REDDITI PROFESSIONALI DICHIARATI AI FINI I.R.PE.F. E RIVALUTATI DEL 100% - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 243/90 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LIBERI PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PENSIONI MINIME DI INVALIDITA' E DI INABILITA' - LIQUIDAZIONE - LIMITE MASSIMO - IMPORTO NON SUPERIORE ALLA MEDIA DECENNALE DEI REDDITI PROFESSIONALI DICHIARATI AI FINI I.R.PE.F. E RIVALUTATI DEL 100% - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' contrario al principio di razionalita' ed alla garanzia del minimo vitale la norma che, attraverso il cd. criterio del sottominimo, assoggetta la misura delle pensioni minime di inabilita' e di invalidita' dei geometri rigorosamente al principio di proporzionalita' tra prestazione e contribuzione previdenziale, escludendo incoerentemente l'intervento correttivo solidaristico previsto nella medesima legge e necessario per assicurare una prestazione minima adeguata alle esigenze di vita. Sono percio' illegittimi costituzionalmente - per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - gli artt. 4, comma secondo, e 5, comma terzo, l. 20 ottobre 1982 n. 773, nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di inabilita' e di invalidita', rinviano all'art. 2, comma quinto (il quale enuncia il suddetto criterio). - Sul principio di solidarieta' e di correspettivita' nella previdenza dei liberi professionisti, S. nn. 1008/1988 e 99/1990.
E' contrario al principio di razionalita' ed alla garanzia del minimo vitale la norma che, attraverso il cd. criterio del sottominimo, assoggetta la misura delle pensioni minime di inabilita' e di invalidita' dei geometri rigorosamente al principio di proporzionalita' tra prestazione e contribuzione previdenziale, escludendo incoerentemente l'intervento correttivo solidaristico previsto nella medesima legge e necessario per assicurare una prestazione minima adeguata alle esigenze di vita. Sono percio' illegittimi costituzionalmente - per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - gli artt. 4, comma secondo, e 5, comma terzo, l. 20 ottobre 1982 n. 773, nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di inabilita' e di invalidita', rinviano all'art. 2, comma quinto (il quale enuncia il suddetto criterio). - Sul principio di solidarieta' e di correspettivita' nella previdenza dei liberi professionisti, S. nn. 1008/1988 e 99/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte