Sentenza 244/1990 (ECLI:IT:COST:1990:244)
Massima numero 16354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  03/05/1990;  Decisione del  03/05/1990
Deposito del 15/05/1990; Pubblicazione in G. U. 23/05/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 244/90. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA FORENSE - CONTRIBUTO SOGGETTIVO OBBLIGATORIO - ALIQUOTA DEL 3% DEL REDDITO - APPLICAZIONE - DECORRENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nella regolamentazione dei trattamenti pensionistici va riconosciuto al legislatore il potere di determinare nel tempo i benefici e le relative condizioni di accesso, tanto piu' con riferimento a periodi assai brevi. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 2, l. 2 maggio 1983 n. 175 - modificativo dell'art. 10, l. 20 settembre 1980 n. 576 - nella parte in cui non prevede che la riduzione al 3% dell'aliquota del contributo soggettivo obbligatorio decorra dall'entrata in vigore della legge n. 576 del 1980, di riforma della previdenza forense). - S. n. 171/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte