Sentenza 245/1990 (ECLI:IT:COST:1990:245)
Massima numero 16356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  03/05/1990;  Decisione del  03/05/1990
Deposito del 15/05/1990; Pubblicazione in G. U. 23/05/1990
Massime associate alla pronuncia:  16355  16357  16360


Titolo
SENT. 245/90 B. PROFESSIONI - ESTETISTA - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME - FORMAZIONE PROFESSIONALE ACQUISITA NELL'AMBITO DI RAPPORTI DI FORMAZIONE E LAVORO - INSUFFICIENZA 'EX SE' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La determinazione delle condizioni per l'esercizio di una professione nell'intero territorio nazionale e la valutazione, all'uopo, dell'idoneita' della preparazione fornita dai vari strumenti di formazione professionale, competono allo Stato, il quale - disciplinando l'accesso alla professione di estetista - ha razionalmente attribuito preferenza alla formazione svolta mediante rapporti di apprendistato rispetto a quella svolta nell'ambito di rapporti di formazione e lavoro, atteso che solo l'apprendistato e' idoneo all'apprendimento di un "mestiere" altamente qualificato, esercitabile anche in qualita' di lavoratore autonomo. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 3, comma primo, l. 4 gennaio 1990, n. 1, concernente i requisiti di ammissione al previsto esame di abilitazione). - S. nn. 216/1976, 89/1977, 165/1979 e 372/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte