Sentenza 245/1990 (ECLI:IT:COST:1990:245)
Massima numero 16357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  03/05/1990;  Decisione del  03/05/1990
Deposito del 15/05/1990; Pubblicazione in G. U. 23/05/1990
Massime associate alla pronuncia:  16355  16356  16360


Titolo
SENT. 245/90 C. PROFESSIONI - ESTETISTA - DISCIPLINA TRANSITORIA - CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA - CONDIZIONI - POSSESSO DELL'ATTESTATO DI QUALIFICA DI CUI ALL'ART. 14, L. N. 845 DEL 1978 - INSUFFICIENZA 'EX SE' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' allo Stato che compete - al fine di determinare le condizioni per l'esercizio di una professione sull'intero territorio nazionale - valutare il risultato della frequenza ai corsi di formazione professionale, e non e' irrazionale la diversa valutazione contenuta nella disciplina transitoria della L. 4 gennaio 1990, n. 1, che attribuisce - senz'altra condizione - la qualifica di estetista a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, siano in possesso di attestato o diploma di estetista rilasciato da scuola professionale autorizzata dallo Stato o dalle Regioni, e non anche agli allievi dei corsi regionali di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica 'ex' art. 14, L. n. 845 del 1978. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 8, commi quinto e sesto, L. n. 1 cit.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte