Sentenza 245/1990 (ECLI:IT:COST:1990:245)
Massima numero 16357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
03/05/1990; Decisione del
03/05/1990
Deposito del 15/05/1990; Pubblicazione in G. U. 23/05/1990
Titolo
SENT. 245/90 C. PROFESSIONI - ESTETISTA - DISCIPLINA TRANSITORIA - CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA - CONDIZIONI - POSSESSO DELL'ATTESTATO DI QUALIFICA DI CUI ALL'ART. 14, L. N. 845 DEL 1978 - INSUFFICIENZA 'EX SE' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 245/90 C. PROFESSIONI - ESTETISTA - DISCIPLINA TRANSITORIA - CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA - CONDIZIONI - POSSESSO DELL'ATTESTATO DI QUALIFICA DI CUI ALL'ART. 14, L. N. 845 DEL 1978 - INSUFFICIENZA 'EX SE' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' allo Stato che compete - al fine di determinare le condizioni per l'esercizio di una professione sull'intero territorio nazionale - valutare il risultato della frequenza ai corsi di formazione professionale, e non e' irrazionale la diversa valutazione contenuta nella disciplina transitoria della L. 4 gennaio 1990, n. 1, che attribuisce - senz'altra condizione - la qualifica di estetista a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, siano in possesso di attestato o diploma di estetista rilasciato da scuola professionale autorizzata dallo Stato o dalle Regioni, e non anche agli allievi dei corsi regionali di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica 'ex' art. 14, L. n. 845 del 1978. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 8, commi quinto e sesto, L. n. 1 cit.).
E' allo Stato che compete - al fine di determinare le condizioni per l'esercizio di una professione sull'intero territorio nazionale - valutare il risultato della frequenza ai corsi di formazione professionale, e non e' irrazionale la diversa valutazione contenuta nella disciplina transitoria della L. 4 gennaio 1990, n. 1, che attribuisce - senz'altra condizione - la qualifica di estetista a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, siano in possesso di attestato o diploma di estetista rilasciato da scuola professionale autorizzata dallo Stato o dalle Regioni, e non anche agli allievi dei corsi regionali di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica 'ex' art. 14, L. n. 845 del 1978. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 8, commi quinto e sesto, L. n. 1 cit.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte