Ordinanza 249/1990 (ECLI:IT:COST:1990:249)
Massima numero 15596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
03/05/1990; Decisione del
03/05/1990
Deposito del 15/05/1990; Pubblicazione in G. U. 23/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 249/90. PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - REATI DI COMPETENZA PRETORILE - PROVVEDIMENTI DEL GIP IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. - CONCRETO ESERCIZIO DI AZIONE PENALE DA PARTE DEL GIP SENZA PREVISIONE DI STRUMENTI DI DIFESA PER L'IMPUTATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI INNANZI AL TRIBUNALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 249/90. PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - REATI DI COMPETENZA PRETORILE - PROVVEDIMENTI DEL GIP IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. - CONCRETO ESERCIZIO DI AZIONE PENALE DA PARTE DEL GIP SENZA PREVISIONE DI STRUMENTI DI DIFESA PER L'IMPUTATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI INNANZI AL TRIBUNALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha ripetutamente affermato, il pubblico ministero non ha il potere di emettere provvedimenti decisori e, conseguentemente, non e' legittimato, in base all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a promuovere giudizi di legittimita' costituzionale, sostituendosi all'autorita' giurisdizionale competente. Tale linea interpretativa va ribadita nel sistema del nuovo codice di procedura penale, il quale riconosce al titolare dell'azione penale "per intero e senza concessione ad ibridismi di sorta, la posizione di parte". (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 544 del codice di procedura penale del 1988, e 158 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 101, 107, 3 e 24 della Costituzione). - S. nn. 40/1963, 41/1963 e 42/1963 e O. nn. 186/1971, 5/1979, 163/1981 e 285/1989.
Come la Corte ha ripetutamente affermato, il pubblico ministero non ha il potere di emettere provvedimenti decisori e, conseguentemente, non e' legittimato, in base all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a promuovere giudizi di legittimita' costituzionale, sostituendosi all'autorita' giurisdizionale competente. Tale linea interpretativa va ribadita nel sistema del nuovo codice di procedura penale, il quale riconosce al titolare dell'azione penale "per intero e senza concessione ad ibridismi di sorta, la posizione di parte". (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 544 del codice di procedura penale del 1988, e 158 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 101, 107, 3 e 24 della Costituzione). - S. nn. 40/1963, 41/1963 e 42/1963 e O. nn. 186/1971, 5/1979, 163/1981 e 285/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 107
Altri parametri e norme interposte