Ordinanza 250/1990 (ECLI:IT:COST:1990:250)
Massima numero 15489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
03/05/1990; Decisione del
03/05/1990
Deposito del 15/05/1990; Pubblicazione in G. U. 23/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 250/90. REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA E URBANISTICA - RICETTIVITA' TURISTICA ALBERGHIERA ED EXTRALBERGHIERA PER I MONDIALI DI CALCIO 1990 - PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE - APPROVAZIONE DEI RELATIVI PROGETTI - COMPETENZE - EFFETTI SUL RILASCIO DELLE CONCESSIONI - LAMENTATA ESORBITANZA DELLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 250/90. REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA E URBANISTICA - RICETTIVITA' TURISTICA ALBERGHIERA ED EXTRALBERGHIERA PER I MONDIALI DI CALCIO 1990 - PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE - APPROVAZIONE DEI RELATIVI PROGETTI - COMPETENZE - EFFETTI SUL RILASCIO DELLE CONCESSIONI - LAMENTATA ESORBITANZA DELLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Restituzione degli atti, anche al fine di verificare l'attualita' della rilevanza della questione, al giudice remittente, in quanto a questi spetta di valutare l'incidenza che nel giudizio a quo appare suscettibile di esplicare il provvedimento regionale - non impugnato dai ricorrenti - di diniego di approvazione del progetto edilizio presentato dagli stessi per la costruzione di un motel.
Restituzione degli atti, anche al fine di verificare l'attualita' della rilevanza della questione, al giudice remittente, in quanto a questi spetta di valutare l'incidenza che nel giudizio a quo appare suscettibile di esplicare il provvedimento regionale - non impugnato dai ricorrenti - di diniego di approvazione del progetto edilizio presentato dagli stessi per la costruzione di un motel.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte