Ordinanza 251/1990 (ECLI:IT:COST:1990:251)
Massima numero 15597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  03/05/1990;  Decisione del  03/05/1990
Deposito del 15/05/1990; Pubblicazione in G. U. 23/05/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 251/90. PROCESSO PENALE - PERQUISIZIONE IN ASSENZA DELL'INDAGATO - AVVISO DELLE OPERAZIONI AL DIFENSORE DI FIDUCIA O D'UFFICIO DA PARTE DEL P.M. - MANCATA PREVISIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CASO IN CUI LA PERQUISIZIONE SI EFFETTUI IN PRESENZA DELL'INDAGATO - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche' anche secondo il codice di procedura penale del 1988 (v. oltre all'art. 365, gli artt. 249 e 250) la perquisizione e' atto, per sua natura, sempre urgente e riservato, avendo come presupposto, ai fini della sua efficacia, l'elemento sorpresa, nessun avviso al difensore e' prescritto in ordine al compimento delle operazioni, sia o no presente ad esse la persona sottoposta alle indagini ed a prescindere dall'avvenuta nomina di un difensore di fiducia o dall'avvenuta designazione di un difensore d'ufficio da parte del pubblico ministero .( Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 365 del codice di procedura penale del 1988, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - S. n. 123/1974

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte