Ordinanza 252/1990 (ECLI:IT:COST:1990:252)
Massima numero 15598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  03/05/1990;  Decisione del  03/05/1990
Deposito del 15/05/1990; Pubblicazione in G. U. 23/05/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 252/90. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO IMMOTIVATO E VINCOLANTE DEL P.M. - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - QUESTIONE SOLLEVATA CON IMPUGNATIVA DI NORMA NON APPLICABILE NEI GIUDIZI A QUIBUS - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
I procedimenti per i quali il P.M., ai sensi dell'art. 449, terzo comma, cod. proc. pen. ha promosso il giudizio direttissimo e per i quali sia stato richiesto il rito abbreviato anteriormente all'apertura del dibattimento, sono espressamente disciplinati dall'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen.. Pertanto, la questione circa il non previsto sindacato del giudice sul mancato consenso del P.M. alla suddetta richiesta, non puo' essere sollevata, in tali procedimenti, nei confronti dell'art. 438 stesso codice. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 della Costituzione). - S. n. 183/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte