Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente non titolare di interesse qualificato suscettibile di incisione immediata - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile l'intervento di C. L. nel giudizio incidentale relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020. Nella specie, C. L. debitore esecutato in una procedura esecutiva pendente presso altro giudice, non è titolare di una situazione giuridica soggettiva suscettibile di essere incisa dalla pronuncia della Corte costituzionale, ma è titolare di un rapporto sostanziale semplicemente regolato dalla norma oggetto di censura.
Ai sensi dell'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'intervento è ammissibile solo ove l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia della Corte costituzionale determina sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. (Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2021 e n. 98 del 2019).