Ordinanza 254/1990 (ECLI:IT:COST:1990:254)
Massima numero 15614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  03/05/1990;  Decisione del  03/05/1990
Deposito del 15/05/1990; Pubblicazione in G. U. 23/05/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 254/90. PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - PROCEDIMENTI IN CORSO ALLA DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - DISSENSO DEL P.M. - INSINDACABILITA' - QUESTIONE PROPOSTA DOPO LA CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
L'art. 247, primo e secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988, presuppone che la pronuncia dell'ordinanza con la quale viene disposta l'abbreviazione del rito abbia luogo prima del compimento delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado. Non puo' quindi sollevarsi dopo tale momento questione di legittimita' costituzionale in cui si contesti che lo stesso art. 247, per la mancata previsione, riguardo alla richiesta di rito abbreviato, di un sindacato del giudice sul dissenso del P.M., non consente di applicare nella specie la diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte