Ordinanza 257/1990 (ECLI:IT:COST:1990:257)
Massima numero 15507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  03/05/1990;  Decisione del  03/05/1990
Deposito del 15/05/1990; Pubblicazione in G. U. 23/05/1990
Massime associate alla pronuncia:  15509


Titolo
ORD. 257/90 A. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ALTERAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MISURA RILEVANTE - ESTINZIONE DEL REATO PER EFFETTO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - POSSIBILITA' CONCESSA SOLO AI CONTRIBUENTI AMMESSI ALLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONTRIBUENTI SOTTOPOSTI AL REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA - NON OMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non contrasta con il principio di uguaglianza l'aver concesso ai soli contribuenti ammessi alla contabilita' semplificata e non anche a quelli sottoposti alla contabilita' ordinaria, la possibilita' di presentare la dichiarazione sostitutiva al fine di godere del beneficio della estinzione del reato. Infatti, al suddetto fine, la posizione dei primi non e' assimilabile a quella dei secondi, in quanto la prevista riapertura dei termini tende a consentire o meglio ad agevolare la regolamentazione di chi si e' trovato maggiormente colpito da diversi regimi normativi: prima quello semplificato, poi quello forfettario ed infine quello odierno.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte