Sentenza 259/1990 (ECLI:IT:COST:1990:259)
Massima numero 16359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  23/05/1990;  Decisione del  23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Massime associate alla pronuncia:  16358


Titolo
SENT. 259/90 B. CONFESSIONI RELIGIOSE - CULTI ACATTOLICI - COMUNITA' ISRAELITICHE - NATURA PUBBLICISTICA - POTERI E CONTROLLI INERENTI AD ESSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il carattere pubblico della personalita' giuridica delle comunita' israelitiche, comportando l'assoggettamento di esse alla penetrante ingerenza di organi dello Stato e, reciprocamente, l'attribuzione di poteri autoritativi propri degli enti pubblici, e' del tutto incompatibile con il principio costituzionale dell'autonomia statuaria delle confessioni religiose acattoliche e con quello di laicita' dello Stato, e costituisce una palese discriminazione rispetto alle altre religioni, contraria al principio di eguaglianza, a quello di liberta' religiosa ed a quello di autonomia delle confessioni. Sono percio' illegittimi costituzionalmente - per violazione dell'art. 8, comma secondo, e degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20, Cost. - gli artt. 1, 2, 3, 15, 16 ('recte': 17), 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56, 57 e 58 del r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731, i quali complessivamente conferiscono il suddetto carattere pubblicistico. - Sulla autonomia statutaria (come principio che esclude ogni possibilita' di ingerenza normativa dello Stato) e sui limiti di essa, S. n. 43/1988; sulla laicita' dello Stato (come garanzia della liberta' di religione), S. n. 203/1989. V. anche S. n. 239/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 7

Costituzione  art. 8  co. 2

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 20

Altri parametri e norme interposte