Sentenza 260/1990 (ECLI:IT:COST:1990:260)
Massima numero 16371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Titolo
SENT. 260/90 B. BILANCIO DELLO STATO - PRINCIPIO DI TENDENZIALE EQUILIBRIO FINANZIARIO - VALORE DI LIMITE ASSOLUTO AL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' - ESCLUSIONE - CRITERIO.
SENT. 260/90 B. BILANCIO DELLO STATO - PRINCIPIO DI TENDENZIALE EQUILIBRIO FINANZIARIO - VALORE DI LIMITE ASSOLUTO AL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' - ESCLUSIONE - CRITERIO.
Testo
E' vero che le scelte di bilancio - decisioni fondamentali di politica economica e quindi, in ragione di questa loro natura, frutto di un'insindacabile discrezionalita' politica - esigono un particolare e sostanziale rispetto anche da parte del giudice di legittimita' costituzionale, rispetto che nella giurisprudenza della Corte si e' gia' tradotto in precisi modelli di giudizio. Ma queste posizioni presuppongono chiaramente che il valore costituzionale dell'equilibrio finanziario, desumibile dall'art. 81 della Costituzione, non sia un presupposto per l'inammissibilita' del giudizio di costituzionalita', ma rappresenti, piuttosto, un elemento della complessiva ponderazione dei valori costituzionali, inclusi quelli relativi alla ripartizione della competenza tra Stato e regioni, che costituisce la sostanza del giudizio di legittimita' costituzionale. - sull'esigenza di salvaguardare l'unitarieta' e globalita' del bilancio, S. nn. 1/1966, 22/1968 e 12/1987; sul riconoscimento del "principio di gradualita'" nell'attuazione di valori costituzionali implicanti notevoli oneri finanziari, S. nn. 26/1980, 349/1985, 12/1986, 173/1986, 33/1987, nonche' O. nn. 336/1988, 357/1988, 672/1988, 840/1988, 221/1989.
E' vero che le scelte di bilancio - decisioni fondamentali di politica economica e quindi, in ragione di questa loro natura, frutto di un'insindacabile discrezionalita' politica - esigono un particolare e sostanziale rispetto anche da parte del giudice di legittimita' costituzionale, rispetto che nella giurisprudenza della Corte si e' gia' tradotto in precisi modelli di giudizio. Ma queste posizioni presuppongono chiaramente che il valore costituzionale dell'equilibrio finanziario, desumibile dall'art. 81 della Costituzione, non sia un presupposto per l'inammissibilita' del giudizio di costituzionalita', ma rappresenti, piuttosto, un elemento della complessiva ponderazione dei valori costituzionali, inclusi quelli relativi alla ripartizione della competenza tra Stato e regioni, che costituisce la sostanza del giudizio di legittimita' costituzionale. - sull'esigenza di salvaguardare l'unitarieta' e globalita' del bilancio, S. nn. 1/1966, 22/1968 e 12/1987; sul riconoscimento del "principio di gradualita'" nell'attuazione di valori costituzionali implicanti notevoli oneri finanziari, S. nn. 26/1980, 349/1985, 12/1986, 173/1986, 33/1987, nonche' O. nn. 336/1988, 357/1988, 672/1988, 840/1988, 221/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte