Sentenza 128/2021 (ECLI:IT:COST:2021:128)
Massima numero 43958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  09/06/2021;  Decisione del  09/06/2021
Deposito del 22/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43957  43959  43960  43961  43962


Titolo
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio in via incidentale - Censura rivolta verso più disposizioni - Limitazione, in base alla data delle ordinanze di rimessione e al tenore delle censure, ad uno dei commi censurati.

Testo

Nei giudizi di legittimità costituzionale sollevati dai Giudici delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e presso il Tribunale di Rovigo, la norma indubbiata - in virtù del tenore delle censure formulate e poiché entrambe le ordinanze sono state pronunciate nel gennaio dell'anno 2021 a fronte di istanze depositate nello stesso mese - va specificamente identificata nell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che ha disposto la (seconda) proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore esecutato dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. L'esame delle questioni - pur in un contesto normativo più ampio - deve quindi essere, in realtà, circoscritto alla predetta disposizione.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/12/2020  n. 183  art. 13  co. 14

legge  26/02/2021  n. 21  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte