Sentenza 260/1990 (ECLI:IT:COST:1990:260)
Massima numero 16385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  23/05/1990;  Decisione del  23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Massime associate alla pronuncia:  16370  16371  16384


Titolo
SENT. 260/90 D. TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE - INCREMENTO DEL 50 PER CENTO DAL GENNAIO 1990 - ACQUISIZIONE AL BILANCIO DELLO STATO DELL'INTERO GETTITO, COMPRENSIVO DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA QUOTA RISCOSSA NELLA REGIONE SICILIANA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La previsione di una generica devoluzione ai comuni ed alle province di parte del gettito derivante dall'incremento di una entrata tributaria erariale non equivale a specifica e diretta indicazione di particolari finalita' statali, e dunque non vale a sottrarre il suddetto incremento alle norme statutarie che attribuiscono alla Regione Siciliana tutte le entrate fiscali riscosse nel territorio della Regione medesima. E' pertanto illegittimo costituzionalmente - per contrasto con l'art. 36, comma primo, dello Statuto siciliano e con l'art. 2, comma primo, del d.P.R. di attuazione 26 luglio 1965 n. 1074 - l'art. 4 bis, comma primo, d.l. 30 settembre 1989 n. 322, nel testo modificato dalla legge di conversione 27 novembre 1989, n. 384, nella parte in cui non dispone che spetta alla Regione siciliana il provento, derivante dall'aumento delle tasse automobilistiche previsto nello stesso articolo, per un ammontare pari alla quota del gettito riscosso nell'ambito del territorio siciliano. - S. n. 61/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1