Sentenza 261/1990 (ECLI:IT:COST:1990:261)
Massima numero 16365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  23/05/1990;  Decisione del  23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Massime associate alla pronuncia:  16364  16366


Titolo
SENT. 261/1990 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - CENSURE DI LEGITTIMITA' - DISTINZIONE DALLE CENSURE DI MERITO - CRITERIO - FATTISPECIE.

Testo
Le censure di merito si differenziano da quelle di legittimita' per il dato formale che le regole o gli interessi assunti come parametro del giudizio non siano sanciti in alcuna norma della Costituzione. (In applicazione di tale criterio, la Corte ha ritenuto ammissibili tutte le censure concernenti la legge della Regione Emilia Romagna riapprovata il 9 novembre 1989, in quanto fondata sulla pretesa violazione dell'art. 117 Cost. e - quale norma interposta - dell'art. 109, d.P.R. n. 616 del 1977). - S. n. 991/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte