Sentenza 261/1990 (ECLI:IT:COST:1990:261)
Massima numero 16366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Titolo
SENT. 261/90 C. REGIONE EMILIA ROMAGNA - CREDITO AGRARIO - PRESTITI DI CONDUZIONE CON PROVVISTA IN VALUTA ESTERA - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A GARANZIA DEL RISCHIO DI CAMBIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 261/90 C. REGIONE EMILIA ROMAGNA - CREDITO AGRARIO - PRESTITI DI CONDUZIONE CON PROVVISTA IN VALUTA ESTERA - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A GARANZIA DEL RISCHIO DI CAMBIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le attribuzioni regionali in ordine agli interventi agevolativi dell'accesso al credito - la cui incidenza sulla manovra del credito e sui movimenti monetari e' inevitabile, ma soltanto indiretta e limitata - includono non solo la determinazione di criteri applicativi di provvedimenti statali ma anche l'adozione di misure innovative, fra cui la concessione di contributi a garanzia del rischio di cambio per i crediti agrari di conduzione con provvista in valuta estera, non opponendosi a cio' la normativa statale concernente i prestiti di miglioramento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. ed all'art. 109, d.P.R. n. 616 del 1977 - della questione di costituzionalita' della legge Reg. Emilia Romagna riapprovata il 9 novembre 1989 e concernente il "credito agrario di conduzione con provvista di valuta estera"). - in argomento, S. n. 441/1988.
Le attribuzioni regionali in ordine agli interventi agevolativi dell'accesso al credito - la cui incidenza sulla manovra del credito e sui movimenti monetari e' inevitabile, ma soltanto indiretta e limitata - includono non solo la determinazione di criteri applicativi di provvedimenti statali ma anche l'adozione di misure innovative, fra cui la concessione di contributi a garanzia del rischio di cambio per i crediti agrari di conduzione con provvista in valuta estera, non opponendosi a cio' la normativa statale concernente i prestiti di miglioramento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. ed all'art. 109, d.P.R. n. 616 del 1977 - della questione di costituzionalita' della legge Reg. Emilia Romagna riapprovata il 9 novembre 1989 e concernente il "credito agrario di conduzione con provvista di valuta estera"). - in argomento, S. n. 441/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 109