Sentenza 264/1990 (ECLI:IT:COST:1990:264)
Massima numero 16530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
16531
Titolo
SENT. 264/90 A. IMPIEGO PUBBLICO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA APERTURA ENTRO IL TERMINE DI 180 GIORNI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE O PROSCIOGLIMENTO DEL DIPENDENTE - DECADENZA DELLA P.A. DALL'AZIONE DISCIPLINARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 264/90 A. IMPIEGO PUBBLICO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA APERTURA ENTRO IL TERMINE DI 180 GIORNI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE O PROSCIOGLIMENTO DEL DIPENDENTE - DECADENZA DELLA P.A. DALL'AZIONE DISCIPLINARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il pubblico dipendente non deve rimanere esposto 'sine die' all'azione disciplinare, e non e' percio' irragionevole ne' lesivo del principio di buon andamento disporre - privilegiando la detta esigenza rispetto a quelle sanzionatorie - che il procedimento disciplinare nei confronti dell'impiegato assolto o prosciolto in sede penale (con formula diversa da "il fatto non sussiste" o "l'imputato non l'ha commesso") debba essere iniziato o rinnovato, a pena di decadenza, entro il congruo termine di 180 giorni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, e cioe' da un evento obiettivo di cui l'amministrazione puo' acquisire conoscenza mediante un opportuno coordinamento con gli uffici giudiziari. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 97, commi secondo, terzo e quarto, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). - S. n. 1128/1988; nonche' S. nn.107/1963, 46 e 234/1974; O. n. 781/1988.
Il pubblico dipendente non deve rimanere esposto 'sine die' all'azione disciplinare, e non e' percio' irragionevole ne' lesivo del principio di buon andamento disporre - privilegiando la detta esigenza rispetto a quelle sanzionatorie - che il procedimento disciplinare nei confronti dell'impiegato assolto o prosciolto in sede penale (con formula diversa da "il fatto non sussiste" o "l'imputato non l'ha commesso") debba essere iniziato o rinnovato, a pena di decadenza, entro il congruo termine di 180 giorni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, e cioe' da un evento obiettivo di cui l'amministrazione puo' acquisire conoscenza mediante un opportuno coordinamento con gli uffici giudiziari. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 97, commi secondo, terzo e quarto, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). - S. n. 1128/1988; nonche' S. nn.107/1963, 46 e 234/1974; O. n. 781/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte