Sentenza 264/1990 (ECLI:IT:COST:1990:264)
Massima numero 16531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
16530
Titolo
SENT. 264/90 B. IMPIEGO PUBBLICO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA APERTURA ENTRO IL TERMINE DI 180 GIORNI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE O PROSCIOGLIMENTO DEL DIPENDENTE - DECADENZA DELLA P.A. DALL'AZIONE DISCIPLINARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 264/90 B. IMPIEGO PUBBLICO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANCATA APERTURA ENTRO IL TERMINE DI 180 GIORNI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE O PROSCIOGLIMENTO DEL DIPENDENTE - DECADENZA DELLA P.A. DALL'AZIONE DISCIPLINARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La prevista decadenza della P.A. dall'azione disciplinare trascorsi 180 giorni dalla sentenza penale di proscioglimento o assoluzione dell'impiegato (con formula diversa da "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso") non e' censurabile come trattamento piu' favorevole rispetto a quello degli autori di illeciti disciplinari penalmente irrilevanti, trattandosi di situazioni non omogenee, diversificate proprio dall'interferenza - presente nell'una e non nell'altra - del procedimento penale nello svolgimento di quello disciplinare e dalla conseguente esigenza di coordinamento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 97, commi secondo, terzo e quarto, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
La prevista decadenza della P.A. dall'azione disciplinare trascorsi 180 giorni dalla sentenza penale di proscioglimento o assoluzione dell'impiegato (con formula diversa da "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso") non e' censurabile come trattamento piu' favorevole rispetto a quello degli autori di illeciti disciplinari penalmente irrilevanti, trattandosi di situazioni non omogenee, diversificate proprio dall'interferenza - presente nell'una e non nell'altra - del procedimento penale nello svolgimento di quello disciplinare e dalla conseguente esigenza di coordinamento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 97, commi secondo, terzo e quarto, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte