Sentenza 128/2021 (ECLI:IT:COST:2021:128)
Massima numero 43959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  09/06/2021;  Decisione del  09/06/2021
Deposito del 22/06/2021; Pubblicazione in G. U. 23/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43957  43958  43960  43961  43962


Titolo
Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare avente a oggetto l'abitazione principale del debitore - Ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2021 - Irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e di tutela giurisdizionale, anche nella fase esecutiva - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., l'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che proroga ulteriormente al 30 giugno 2021 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, introdotta dall'art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020. Se il legislatore ordinario - in presenza di altri diritti meritevoli di tutela, come quello fondamentale all'abitazione - può procrastinare la soddisfazione del diritto del creditore alla tutela giurisdizionale anche in sede esecutiva, deve però sussistere un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto, da valutarsi considerando la proporzionalità dei mezzi scelti in relazione alle esigenze obiettive da soddisfare e alle finalità perseguite. Al contrario, la norma censurata dai Giudici delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e presso il Tribunale di Rovigo, finisce con l'assicurare un plus di protezione al debitore esecutato, quando oggetto della procedura è la sua abitazione principale, che riguarda tutti gli atti della procedura esecutiva e che si aggiunge, sovrapponendosi, a quella più specifica, concernente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo. Il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis, che di per sé non costituiscono una categoria privilegiata e immune dai danni causati dall'emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l'indicazione di adeguati criteri selettivi come quelli previsti, tra gli altri, in materia di riscossione esattoriale. Il legislatore, invece, ha prorogato oltre un ragionevole limite di tollerabilità una misura generalizzata e di extrema ratio, mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, eventualmente anche demandando al vaglio dello stesso giudice dell'esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco. Resta ferma in capo al legislatore, ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all'abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale in executivis dei creditori procedenti. (Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2020, n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229, n. 50 del 2010, n. 221 del 2008, n. 155 del 2004, n. 310 del 2003 e n. 1130 del 1988).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/12/2020  n. 183  art. 13  co. 14

legge  26/02/2021  n. 21  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte