Sentenza 265/1990 (ECLI:IT:COST:1990:265)
Massima numero 15648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 265/90. PROCESSO PENALE - REATI MINISTERIALI - NUOVA NORMATIVA - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE - SUCCESSIVA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DAL COLLEGIO AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - ASSERITO CONTRASTO CON LA LEGGE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER DETTI REATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 265/90. PROCESSO PENALE - REATI MINISTERIALI - NUOVA NORMATIVA - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE - SUCCESSIVA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DAL COLLEGIO AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - ASSERITO CONTRASTO CON LA LEGGE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER DETTI REATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Posto che, secondo l'interpretazione (senz'altro da condividere) della Corte di Cassazione, il quarto comma dell'art. 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, va inteso nel senso che, una volta concessa l'autorizzazione, spetta allo stesso collegio speciale previsto dal successivo art. 7 (il quale ha gia' compiuto le indagini preliminari che hanno, poi, dato luogo al procedimento svoltosi dinanzi all'Assemblea della Camera competente per la concessione o meno dell'autorizzazione a procedere), continuare il procedimento secondo le norme vigenti, ne consegue che, in aderenza al detto disposto, il secondo comma dell'art. 3 della legge 5 giugno 1989, n. 219, il quale statuisce che, in caso di concessione dell'autorizzazione a procedere, "il collegio provvede, senza ritardo, a trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica", deve essere inteso nel senso che tale trasmissione degli atti dal collegio al pubblico ministero avviene non perche' questi provveda "allo svolgimento di tutta l'attivita' conseguente alla concessa autorizzazione", ma perche' partecipi all'attivita' spettante al collegio esercitando i suoi poteri. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 219 del 1989, sollevata in riferimento all'art. 9, quarto comma, della legge costituzionale n. 1 del 1989).
Posto che, secondo l'interpretazione (senz'altro da condividere) della Corte di Cassazione, il quarto comma dell'art. 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, va inteso nel senso che, una volta concessa l'autorizzazione, spetta allo stesso collegio speciale previsto dal successivo art. 7 (il quale ha gia' compiuto le indagini preliminari che hanno, poi, dato luogo al procedimento svoltosi dinanzi all'Assemblea della Camera competente per la concessione o meno dell'autorizzazione a procedere), continuare il procedimento secondo le norme vigenti, ne consegue che, in aderenza al detto disposto, il secondo comma dell'art. 3 della legge 5 giugno 1989, n. 219, il quale statuisce che, in caso di concessione dell'autorizzazione a procedere, "il collegio provvede, senza ritardo, a trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica", deve essere inteso nel senso che tale trasmissione degli atti dal collegio al pubblico ministero avviene non perche' questi provveda "allo svolgimento di tutta l'attivita' conseguente alla concessa autorizzazione", ma perche' partecipi all'attivita' spettante al collegio esercitando i suoi poteri. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 219 del 1989, sollevata in riferimento all'art. 9, quarto comma, della legge costituzionale n. 1 del 1989).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 9
co. 4
Altri parametri e norme interposte