Sentenza 266/1990 (ECLI:IT:COST:1990:266)
Massima numero 16368
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CONSO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 266/90. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - FINANZIAMENTI STATALI "EX LEGE" N. 457 DEL 1988 - GESTIONE - APPLICAZIONE DELLA SUDDETTA LEGGE STATALE ANZICHE' DELLA DIVERSA NORMATIVA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI IMPORLA ALLA SUDDETTA REGIONE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO STATALE INVASIVO.
SENT. 266/90. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - FINANZIAMENTI STATALI "EX LEGE" N. 457 DEL 1988 - GESTIONE - APPLICAZIONE DELLA SUDDETTA LEGGE STATALE ANZICHE' DELLA DIVERSA NORMATIVA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI IMPORLA ALLA SUDDETTA REGIONE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO STATALE INVASIVO.
Testo
La gestione dei finanziamenti statali previsti dalla l. 5 agosto 1978 n. 457 rientra nella competenza legislativa (ed amministrativa) della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di edilizia residenziale, salvo il rispetto del vincolo di destinazione e dei principi fondamentali della materia nonche' degli indirizzi generali del C.I.P.E. e del C.E.R.. Non spetta pertanto allo Stato imporre alla suddetta Regione, in ordine alla gestione di cui sopra, l'applicazione della citata legge statale n. 457 con esclusione della normativa regionale che abbia diversamente disposto nei limiti della competenza riconosciuta alla Regione dallo Statuto speciale; ed e' conseguentemente annullata, 'in parte qua', la nota 13 novembre 1989 del Ministero dei Lavori Pubblici - Segretariato generale del C.E.R.. - S. n. 727/1988.
La gestione dei finanziamenti statali previsti dalla l. 5 agosto 1978 n. 457 rientra nella competenza legislativa (ed amministrativa) della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di edilizia residenziale, salvo il rispetto del vincolo di destinazione e dei principi fondamentali della materia nonche' degli indirizzi generali del C.I.P.E. e del C.E.R.. Non spetta pertanto allo Stato imporre alla suddetta Regione, in ordine alla gestione di cui sopra, l'applicazione della citata legge statale n. 457 con esclusione della normativa regionale che abbia diversamente disposto nei limiti della competenza riconosciuta alla Regione dallo Statuto speciale; ed e' conseguentemente annullata, 'in parte qua', la nota 13 novembre 1989 del Ministero dei Lavori Pubblici - Segretariato generale del C.E.R.. - S. n. 727/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 64
Altri parametri e norme interposte