Ordinanza 267/1990 (ECLI:IT:COST:1990:267)
Massima numero 15554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
15555
Titolo
ORD. 267/90 A. IMPOSTA SULL'INCREMENTO PER VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - ATTI DI ACCERTAMENTO - MANCATA IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL'OBBLIGATO IN VIA PRINCIPALE - DIRITTI DEL COOBLIGATO - PROSPETTATA LESIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 267/90 A. IMPOSTA SULL'INCREMENTO PER VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - ATTI DI ACCERTAMENTO - MANCATA IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL'OBBLIGATO IN VIA PRINCIPALE - DIRITTI DEL COOBLIGATO - PROSPETTATA LESIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Poiche' - come piu' volte affermato dalla Corte - l'obbligazione solidale tributaria non si differenzia da quella civile, anche nel processo tributario, in base ai principi civilistici, il responsabile solidale puo' tutelare i propri interessi fin dal momento in cui gli venga notificato l'atto eventualmente lesivo ed anche per far valere ragioni che attengono a precedenti atti dei quali sia venuto a conoscenza in quell'occasione, e cio' in quanto la mancata notifica di tali atti non determina alcuna preclusione nei suoi confronti. Pertanto il diritto di difesa del coobbligato solidale risulta adeguatamente ed autonomamente tutelato nei confronti dell'atteggiamento di inerzia o acquiescenza eventualmente assunto dagli altri coobbligati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in base all'assunto che in ordine alla posizione dell'obbligato principale, al coobbligato non fosse assicurata alcuna difesa). - O. n. 544/1987; S. nn. 207/1988, 108/1988, 207/1988, 184/1989 e 246/1989; O. n. 178/1990.
Poiche' - come piu' volte affermato dalla Corte - l'obbligazione solidale tributaria non si differenzia da quella civile, anche nel processo tributario, in base ai principi civilistici, il responsabile solidale puo' tutelare i propri interessi fin dal momento in cui gli venga notificato l'atto eventualmente lesivo ed anche per far valere ragioni che attengono a precedenti atti dei quali sia venuto a conoscenza in quell'occasione, e cio' in quanto la mancata notifica di tali atti non determina alcuna preclusione nei suoi confronti. Pertanto il diritto di difesa del coobbligato solidale risulta adeguatamente ed autonomamente tutelato nei confronti dell'atteggiamento di inerzia o acquiescenza eventualmente assunto dagli altri coobbligati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in base all'assunto che in ordine alla posizione dell'obbligato principale, al coobbligato non fosse assicurata alcuna difesa). - O. n. 544/1987; S. nn. 207/1988, 108/1988, 207/1988, 184/1989 e 246/1989; O. n. 178/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte