Ordinanza 267/1990 (ECLI:IT:COST:1990:267)
Massima numero 15555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
15554
Titolo
ORD. 267/90 B. PROCESSO IN GENERE - REMISSIONE IN TERMINI - PRESUPPOSTI.
ORD. 267/90 B. PROCESSO IN GENERE - REMISSIONE IN TERMINI - PRESUPPOSTI.
Testo
L'istituto della remissione in termini presuppone una decadenza processuale e quindi l'astratta possibilita' dell'esercizio del diritto di azione. Non puo' quindi farsi richiamo a tale istituto in una censura di legittimita' costituzionale formulata in base all'assunto che il diritto di azione sia negato, nel caso, all'interessato.
L'istituto della remissione in termini presuppone una decadenza processuale e quindi l'astratta possibilita' dell'esercizio del diritto di azione. Non puo' quindi farsi richiamo a tale istituto in una censura di legittimita' costituzionale formulata in base all'assunto che il diritto di azione sia negato, nel caso, all'interessato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte