Ordinanza 268/1990 (ECLI:IT:COST:1990:268)
Massima numero 15551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  23/05/1990;  Decisione del  23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Massime associate alla pronuncia:  15550  15633


Titolo
ORD. 268/90 B. ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE E MESSA IN LIQUIDAZIONE - ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI - TERMINI E DECADENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 9, legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in riferimento all'art. 3 Cost., va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto riproposta dal medesimo giudice "a quo", nel corso dello stesso procedimento, muovendo dall'interpretazione esclusa dalla Corte con pronuncia interpretativa di rigetto. - S. n. 693/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte