Ordinanza 268/1990 (ECLI:IT:COST:1990:268)
Massima numero 15633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Titolo
ORD. 268/90 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DECISA CON PRONUNCIA INTERPRETATIVA DI RIGETTO - RIPROPOSIZIONE DA PARTE DELLO STESSO GIUDICE NEL MEDESIMO GRADO DI GIUDIZIO - PRECLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 268/90 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DECISA CON PRONUNCIA INTERPRETATIVA DI RIGETTO - RIPROPOSIZIONE DA PARTE DELLO STESSO GIUDICE NEL MEDESIMO GRADO DI GIUDIZIO - PRECLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha riguardo alle ordinanze di manifesta infondatezza o di irrilevanza emesse dal giudice "a quo" e non dalla Corte costituzionale, onde e' del tutto irrilevante - e come tale manifestamente inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale della suddetta disposizione, in quanto non consentirebbe la riproposizione, da parte del medesimo giudice nello stesso grado di giudizio, della questione decisa con pronuncia interpretativa di rigetto.
L'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha riguardo alle ordinanze di manifesta infondatezza o di irrilevanza emesse dal giudice "a quo" e non dalla Corte costituzionale, onde e' del tutto irrilevante - e come tale manifestamente inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale della suddetta disposizione, in quanto non consentirebbe la riproposizione, da parte del medesimo giudice nello stesso grado di giudizio, della questione decisa con pronuncia interpretativa di rigetto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte