Ordinanza 269/1990 (ECLI:IT:COST:1990:269)
Massima numero 15584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 269/90. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLA LIBERTA' PROVVISORIA E DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - POSSIBILITA' DI REITERARLE ANCHE IN ASSENZA DI NUOVI ELEMENTI DI GIUDIZIO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SPEDITEZZA DEL PROCESSO PENALE IMPLICITO IN QUELLO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 269/90. LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLA LIBERTA' PROVVISORIA E DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - POSSIBILITA' DI REITERARLE ANCHE IN ASSENZA DI NUOVI ELEMENTI DI GIUDIZIO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SPEDITEZZA DEL PROCESSO PENALE IMPLICITO IN QUELLO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione puo' essere invocata solo quando si assuma l'arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata rispetto al fine indicato nell'art. 97, primo comma, Cost., cio' che non puo' dirsi nel caso di specie, tanto piu' in quanto la prevista reiterazione della istanza per la concessione della liberta' provvisoria e degli arresti domiciliari e' intesa a garantire un'effettiva integrale difesa del fondamentale diritto alla liberta' personale costituzionalmente tutelato dagli artt. 13 e 24 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 254 bis e 279 cod. proc. pen. del 1930).
La violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione puo' essere invocata solo quando si assuma l'arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata rispetto al fine indicato nell'art. 97, primo comma, Cost., cio' che non puo' dirsi nel caso di specie, tanto piu' in quanto la prevista reiterazione della istanza per la concessione della liberta' provvisoria e degli arresti domiciliari e' intesa a garantire un'effettiva integrale difesa del fondamentale diritto alla liberta' personale costituzionalmente tutelato dagli artt. 13 e 24 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 254 bis e 279 cod. proc. pen. del 1930).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte