Ordinanza 271/1990 (ECLI:IT:COST:1990:271)
Massima numero 15585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
23/05/1990; Decisione del
23/05/1990
Deposito del 25/05/1990; Pubblicazione in G. U. 30/05/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 271/90. FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - TERMINE DI QUINDICI GIORNI PER L'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA, ANZICHE' DI QUELLO DI TRENTA GIORNI STABILITO PER L'APPELLO AVVER SO LE SENTENZE SULLE INSINUAZIONI TARDIVE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE
ORD. 271/90. FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - TERMINE DI QUINDICI GIORNI PER L'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA, ANZICHE' DI QUELLO DI TRENTA GIORNI STABILITO PER L'APPELLO AVVER SO LE SENTENZE SULLE INSINUAZIONI TARDIVE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE
Testo
L'opposizione allo stato passivo e l'insinuazione tardiva sono, secondo la piu' recente giurisprudenza, istituti nettamente differenziati sul piano funzionale e strutturale. In particolare, le esigenze di celerita' e di urgenza che caratterizzano i giudizi di opposizione allo stato passivo sono meno avvertite in tema di domande di insinuazione tardiva, e cio' giustifica la maggiore brevita' del termine (quindici giorni) previsto per l'appello avverso le sentenze rese in materia di opposizione allo stato passivo, rispetto a quello (trenta giorni) previsto invece per l'appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di dichiarazione tardiva. E d'altra parte l'esigenza di celerita', quand'anche volesse considerarsi per i due istituti identica - come nel caso si assume - potrebbe semmai valere al fine di estendere ai giudizi di insinuazione tardiva il termine abbreviato previsto per i giudizi di opposizione, e non gia' al fine inverso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 99, comma quinto, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - S. n. 1045/1988.
L'opposizione allo stato passivo e l'insinuazione tardiva sono, secondo la piu' recente giurisprudenza, istituti nettamente differenziati sul piano funzionale e strutturale. In particolare, le esigenze di celerita' e di urgenza che caratterizzano i giudizi di opposizione allo stato passivo sono meno avvertite in tema di domande di insinuazione tardiva, e cio' giustifica la maggiore brevita' del termine (quindici giorni) previsto per l'appello avverso le sentenze rese in materia di opposizione allo stato passivo, rispetto a quello (trenta giorni) previsto invece per l'appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di dichiarazione tardiva. E d'altra parte l'esigenza di celerita', quand'anche volesse considerarsi per i due istituti identica - come nel caso si assume - potrebbe semmai valere al fine di estendere ai giudizi di insinuazione tardiva il termine abbreviato previsto per i giudizi di opposizione, e non gia' al fine inverso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 99, comma quinto, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - S. n. 1045/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte